Consulta dei Quarantia
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Consulta dei Quarantia

massimo organo costituzionale dell'antica Repubblica di Venezia, con funzioni sia politiche che di Tribunale Supremo.
 
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 Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia

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MessaggioTitolo: Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia   Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia Icon_minitimeDom 30 Mag 2010, 15:44

.lilith ha scritto:
Citazione :
STATUTO DELLA CONSULTA DEI QUARANTIA

Libro primo: Della sede e delle funzioni della Consulta dei Quarantia

Articolo 1: La Consulta dei Quarantia ha sede a Venezia

Articolo 2: La Consulta dei Quarantia è un organo collegiale con funzioni consultive e giurisdizionali. E' organizzata in due sezioni:

- Sezione della Quarantia Civil Nova, con funzioni consultive composta dal Presidente e dai Consiglieri della Sezione. Nell'espletamento della sua funzione consultiva, la Consulta dei Quarantia fornisce su richiesta pareri preventivi,in forma non pubblica,circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti normativi emanati dal Doge o dal Consiglio.

- Sezione della Quarantia Criminal, o Corte d'Appello Veneziana (CAV) con funzioni giurisdizionali. In sede giurisdizionale la Consulta dei Quarantia ha funzione di tutela nei confronti delle sentenze emesse dal Giudice in processi IG. In particolare la Consulta dei Quarantia è il Giudice di secondo grado della giustizia veneziana, ovvero il Giudice d'appello avverso le decisioni del Giudice. Le decisioni assunte dalla Consulta dei Quarantia sono inappellabili. Le funzioni e le competenze della Quarantia Criminal sono determinate nel libro II, della Quarantia Criminal o CAV (Corte d'Appello Veneziana).

Articolo 3: La composizione della Consulta dei Quarantia
La Consulta dei Quarantia è composta dal Presidente della Consulta dei Quarantia, dal Presidente aggiunto della Consulta dei Quarantia, dai Presidenti di Sezione, e dai Consiglieri della Consulta.
Il Presidente della Consulta dei Quarantia è il fondatore della Consulta dei Quarantia e rimane in carica fino a dimissioni. Rappresenta all'esterno la Consulta ed è il garante dell'imparzialità e della correttezza dei lavori della Consulta. In caso di indisponibilità o temporanea assenza puo' designare un sostituto individuato tra i membri del Consiglio dei Quarantia.
Il Presidente aggiunto della Consulta dei Quarantia è nominato dal Doge e rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare o fino a revoca espressa della nomina da parte del Doge stesso.
I Presidenti di Sezione sono nominati dal Presidente della Consulta dei Quarantia, sentito il parere del Presidente Aggiunto, su proposta dei Consiglieri di Sezione.

Gli organi interni della Consulta dei Quarantia sono: il Consiglio dei Quarantia, l'Assemblea dei Quarantia, l'Adunanza generale (in sede consultiva) e l'Adunanza plenaria (in sede giurisdizionale).
Il Consiglio dei Quarantia è composto dai membri fondatori e dal Presidente della Consulta.
L'Assemblea dei Quarantia è composta da tutti i membri della Consulta dei Quarantia ed è competente per le modifiche allo Statuto, e per le azioni disciplinari conseguenti a eventuali inosservanze dello Statuto stesso.
l'Adunanza generale (in sede consultiva) è composta dai membri della Quarantia civil nova ed è l'organo deputato all'espletamento delle funzioni consultive.
L'Adunanza plenaria (in sede giurisdizionale) è composta dai membri della Quarantia Criminal (o Cav) per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali.

Articolo 4: Della nomina dei Consiglieri
I posti di Consigliere che si rendono vacanti sono conferiti:
- Per i Consiglieri della Quarantia Civil Nova:
mediante bando pubblico per titoli e esami teorico-pratici,
per nomina diretta deliberata dal Consiglio dei Quarantia
a cittadini che si siano particolarmente distinti per meriti o competenze tecnico/pratiche nel campo del diritto su proposta di almeno cinque Consiglieri.
- Per i Consiglieri della Quarantia Criminal: a ex Giudici e PM che ne facciano domanda o rispondano ad apposito bando pubblico secondo le modalità stabilite nel libro II dello Statuto

Articolo 5 : Della Quarantia Civil Nova
La funzione consultiva svolta dalla Consulta dei Quarantia, costituisce una forma di assistenza tecnica che si traduce nella collaborazione col Consiglio circa la legittimità formale, la legittimità e l'estensione competente e puntuale, sotto il profilo giuridico degli atti emanati dal Consiglio stesso.
I pareri resi non sono vincolanti e possono essere richiesti dal Doge o dal Giudice, qualora lo ritengano opportuno. L’esercizio della funzione consultiva rende necessario che il parere sia reso entro il termine del processo di redazione degli atti normativi, subito prima della votazione deliberativa del Consiglio della Repubblica o del Doge, su uno schema definitivo, esclusivamente rivolto alla regolarità formale e giuridica dell'atto avendo a parametro unicamente l'armonizzazione alle leggi repubblicane.


Libro secondo : Della Quarantia Criminal o Corte d'Appello Veneziana (CAV)


Articolo 1
La Quarantia Criminal o Corte d'Appello Veneziana (CAV) è la sezione della Consulta dei Quarantia con funzioni giurisdizionali. In particolare è il Giudice di secondo grado della giustizia veneziana, ovvero il Giudice d'Appello avverso le decisioni del Giudice di primo grado (Processo Ig). E' composta dal Presidente della Consulta dei Quarantia, dal Presidente di sezione, dal Presidente Aggiunto e dai Consiglieri della sezione (con funzione di Giudice, Pubblico Ministero e Cancellieri).

Articolo 2 : Del Presidente di Sezione
Il Presidente di Sezione è nominato dal Presidente della Consulta , sentito il parere del Presidente Aggiunto su proposta dei Consiglieri di sezione, che lo individueranno tra i Consiglieri stessi.
Presiede l'Adunanza Plenaria e pubblica le sentenze della CAV in taverna della Repubblica per il tramite del Cancelliere e nei singoli municipi interessati per il tramite del Referente Dogale. Il Presidente di sezione unitamente al Presidente della Consulta dei Quarantia è il garante del corretto e imparziale funzionamento della Cav.

Articolo 3 : Del Presidente Aggiunto
Il Presidente aggiunto della Corte d’Appello Veneziana è nominato dal consiglio della repubblica e rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare o fino a revoca espressa da parte del consiglio della repubblica stesso, presiede l'Adunanza Plenaria insieme al Presidente di sezione e controfirma le sentenze pubblicate dal Presidente.

Articolo 4 : Dei Consiglieri della sezione
I Consiglieri della sezione sono composti da tre Giudici, un Pubblico Ministero e un Cancelliere.
- Il Pubblico ministero è nominato dal Presidente della Consulta dietro indicazione del consiglio della Repubblica e svolge la funzione di sostenere l'accusa rappresentando la Repubblica nell'appello, resta in carica fino al momento in cui venga revocato dal consiglio stesso e nominato un sostituto e comunque porta a termine i procedimenti già iniziati.

- I Giudici della Consulta vengono nominati dal Presidente della Consulta e associati per cooptazione tra i richiedenti del bando pubblico, tenendo conto non solo della capacità e del lavoro svolto, ma soprattutto della preparazione giuridica che abbiano dimostrato, particolarmente nella redazione e nella estensione giuridica delle motivazioni delle sentenze.
L'accesso avviene per cooptazione a seguito di valutazione del curriculum e delle competenze dimostrate, con votazione del plenum dei membri della consulta, a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. I candidati a Giudice Cav dovranno avere i suddetti requisiti:
- Avere svolto funzioni di Giudice per un intero mandato repubblicano
- Avere almeno tre mesi di gioco
- Aver terminato un eventuale mandato come Giudice o PM da almeno 30 giorni
In caso di temporanea indisponibilità o assenza di uno dei 3 Giudici della CAV, egli potrà essere temporaneamente sostituito da un membro della Consulta avente i requisiti generali richiesti, e dietro deliberazione dell'Adunanza Plenaria, al fine di non fermare i lavori della Cav stessa.

- Il Cancelliere, è nominato dal Presidente della Consulta ed è scelto tramite bando pubblico, con richiesta nel curriculum, come titolo preferenziale, dello svolgimento di almeno un mandato consiliare completo nelle funzioni di Pm, Giudice, o Prefetto.
Lo svolgimento delle funzioni di Cancelliere, senza censura e con valutazione positiva, sara considerato titolo preferenziale per la cooptazione nella sezione giudicante.
Il Cancelliere avrà il compito di tenere aggiornato in CAV l'archivio delle Leggi Repubblicane, e avrà accesso al casellario giudiziario in camera prefettizia dovendo reperire ogni informazione sui processi di prima istanza oggetto di appello. Dovrà inoltre inoltrare alle parti del processo di appello le convocazioni dei Giudici e tutte le informazioni inerenti all'appello stesso.
I Presidenti di Sezione,i Giudici, i Pm e i Cancellieri non potranno avere un altro incarico all’interno del Consiglio Repubblicano o di un Municipio.
Un membro CAV che sia condannato per tradimento o alto tradimento, verrà congelato dalle sue funzioni fino all'esito del ricorso, e ove riconosciuto colpevole, verrà espulso e non potrà riaccedere in CAV prima che siano trascorsi 4 mesi dalla sentenza di condanna in primo grado.

Articolo 5 : Delle candidature
Ogni candidatura alle diverse cariche sarà oggetto di un bando postato in Taverna Veneziana, nel quale saranno menzionati la tipologia e il numero di figure richieste e i requisiti da soddisfare.
Ciascun candidato ammesso alla Corte d’Appello Veneziana dovrà prestare giuramento prima della nomina.
Nessun candidato che sia stato oggetto di una condanna (non annullata dalla CAV) negli ultimi 4 mesi (calcolati dalla data della sentenza) potrà essere accettato.
Chiunque otterrà un incarico mediante frode sui requisiti richiesti sarà espulso con deliberazione dell' Assemblea dei Quarantia e non sarà più accettato in CAV per qualsiasi incarico.

Articolo 6 : Della durata degli incarichi
I membri della CAV sono nominati per una durata indeterminata, fino a revoca o dimissioni, e si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente della Consulta, che dovrà farne pubblico annuncio a tutti i Consiglieri di sezione.
Il Presidente di sezione dovrà avvertire delle sue dimissioni il Presidente della Consulta, il Presidente Aggiunto e il Presidente della sezione Civil Nova.

Articolo 7 : Delle funzioni e competenze della CAV
La Corte d’Appello Veneziana può essere chiamata a deliberare su ogni sentenza di primo grado emessa nell'ambito del processo IG nei seguenti casi:
- mancato rispetto da parte del Giudice delle leggi repubblicane
- errore manifesto di giudizio del giudice di primo grado in rapporto sia al verdetto reso, sia nei confronti dei fatti e delle testimonianze presentate.
- il non rispetto da parte del Giudice di primo grado della Carta del Giudice e delle leggi e regolamenti repubblicani
- la presentazione di un nuovo elemento decisivo in grado di influenzare il verdetto in modo probante.
E' ammissibile un solo ricorso per sentenza di primo grado.
La Repubblica con il riconoscimento della CAV si impegna ad adempiere alle sentenze da essa emesse, relativamente agli eventuali rimborsi da essa stabiliti.

Articolo 8 : Del Giuramento
Ciascun candidato prima di assumere l'incarico dovrà prestare il seguente giuramento:

Citazione :
" Io..........., residente a..............giuro sulla mia vita e sul mio onore, di adempiere alle mie mansioni all'interno della Corte d'Appello Veneziana, in tutta imparzialità e con l'unico fine di una corretta ed equa applicazione della Giustizia, nell'interesse di tutti i cittadini e senza nessun fine o motivazione di carattere personale."

I candidati che rifiuteranno di prestare giuramento non saranno ammessi alla CAV.
Chiunque venga meno al giuramento prestato sarà sottoposto al giudizio dell'Assemblea dei Quarantia e ove riconosciuto inadempiente, sarà espulso senza possibilità di essere reintegrato.

Articolo 9 : Della presentazione del ricorso
Possono depositare la domanda d'appello:
- l'accusato
- il querelante
- il PM del processo di prima istanza
La domanda d'appello sarà accettata dal Presidente di Sezione.
A pena d'esclusione, la domanda d'Appello dovrà contenere:
- Tutti gli atti del processo di prima istanza
- Il nome del Giudice e del Pm del processo di prima istanza
- le motivazioni addotte per la richiesta di revisione
La domanda deve essere presentata al Cancelliere che la inoltrerà in CAV
Le domande di appello saranno sottoposte al parere dell'Adunanza Plenaria che deciderà in merito all'ammissibilità del ricorso accettandolo o rifiutandolo e designerà a rotazione uno tra i 3 Giudici CAV che presiederà il processo. Il Presidente di Sezione comunicherà al Cancelliere l'esito del parere e il Giudice designato, per la notifica alle parti, motivando un eventuale rifiuto.
La domanda d'appello va presentata entro 30 giorni dalla sentenza di primo grado. Passato tale termine, la sentenza di primo grado sarà considerata definitiva e non potrà più essere oggetto di revisione.
Le parti possono farsi assistere nel processo da persone di loro fiducia, il cui nominativo dovrà essere comunicato preferibilmente all'atto del ricorso e comunque al Cancelliere non oltre 3 giorni dalla notifica dell'avvenuta accettazione del ricorso, unitamente agli eventuali testimoni che si desiderano citare.

Articolo 10 : Dello svolgimento del processo
Il Cancelliere è incaricato di ogni comunicazione alle parti relativamente al processo. Ciascuna delle parti convocate dovrà presentarsi al processo non oltre 3 giorni dalla convocazione a pena d'esclusione, o comunicare le cause d'impedimento nel medesimo termine. La mancata risposta entro i termini senza aver presentato giustificazione potrà essere causa di annullamento dell'appello.
Le parti convocate dal Cancelliere saranno le sole ad avere titolo a partecipare al processo.
Ogni turbativa al regolare e corretto svolgimento del processo potrà essere oggetto di denuncia per intralcio alla giustizia.

Articolo 11 - Della validità delle prove:
Le prove da ritenersi valide ai fini processuali sono le seguenti:
- screen dei profili dei querelati, dei querelanti e dei testimoni.
- screen degli avvenimenti
- screen di discussioni pubbliche ( forum municipali, ducali e forum nazionali pubblici, taverne cittadine)
- screen di pm con autorizzazione scritta da entrambi i contraenti.
Tutte queste prove devono essere attestate da date.
Non sono utilizzabili come prove ai fini processuali qualsiasi discussione privata che avvenga tramite pm o sui forum Pubblici in forma privata (e.g. : RP privati tra le parti, che necessitano di autorizzazione alla stregua dei PM, o in Forum Privati e quindi coperte dal segreto d'ufficio).

Articolo 12 - Della sentenza del giudizio d'appello.
La sentenza sarà elaborata in camera di consiglio dai tre giudici CAV che decideranno a maggioranza e comunicata al Presidente di Sezione per la pubblicazione, dal Giudice designato per il processo.
La sentenza emessa dalla CAV è definitiva e non potrà essere oggetto di ulteriore revisione.
La sentenza è pubblicata dal Presidente di Sezione in taverna della repubblica per il tramite del Cancelliere e nel municipio di residenza del ricorrente per il tramite del Referente Dogale.


Il presente statuto, redatto in Venezia, oggi, addi XXIX Maggio dell'anno del Signore 1458 sancisce la nascita della Corte d'Appello Veneziana che sarà operativa dopo 7 giorni dalla nomina dei suoi componenti.

Per la Consulta dei Quarantia
Il Presidente della Consulta
Lucrezia Barberini, Baronessa di Castellavazzo

Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia 8xj9r6
Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia Mk9lhz Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia 9ih1k6


Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Sua Serenità il Doge
Bianca Luce Asburgo d'Argovia, Contessa di Bassano
Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia 2q0pv8n
Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia VeneziaV Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia 35inevm



Citazione :
Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia 21kaz3q


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MessaggioTitolo: Re: Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia   Statuto e ufficializzazione della Consulta dei Quarantia Icon_minitimeGio 19 Ago 2010, 01:35

Citazione :
Statuto della Consulta dei Quarantia

Libro primo: Della sede e delle funzioni della Consulta dei Quarantia

Articolo 1: La Consulta dei Quarantia ha sede a Venezia

Articolo 2: La Consulta dei Quarantia è un organo collegiale con funzioni consultive e giurisdizionali. E' organizzata in due sezioni:

- Sezione della Quarantia Civil Nova, con funzioni consultive composta dal Presidente e dai Consiglieri della Sezione. Nell'espletamento della sua funzione consultiva, la Consulta dei Quarantia fornisce su richiesta pareri preventivi,in forma non pubblica,circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti normativi emanati dal Doge o dal Consiglio.

- Sezione della Quarantia Criminal, o Corte d'Appello Veneziana (CAV) con funzioni giurisdizionali. In sede giurisdizionale la Consulta dei Quarantia ha funzione di tutela nei confronti delle sentenze emesse dal Giudice in processi IG. In particolare la Consulta dei Quarantia è il Giudice di secondo grado della giustizia veneziana, ovvero il Giudice d'appello avverso le decisioni del Giudice. Le decisioni assunte dalla Consulta dei Quarantia sono inappellabili. Le funzioni e le competenze della Quarantia Criminal sono determinate nel libro II, della Quarantia Criminal o CAV (Corte d'Appello Veneziana).

Articolo 3: La composizione della Consulta dei Quarantia
La Consulta dei Quarantia è composta dal Presidente della Consulta dei Quarantia, dal Presidente aggiunto della Consulta dei Quarantia, dai Presidenti di Sezione, e dai Consiglieri della Consulta.
Il Presidente della Consulta dei Quarantia è il fondatore della Consulta dei Quarantia e rimane in carica fino a dimissioni. Rappresenta all'esterno la Consulta ed è il garante dell'imparzialità e della correttezza dei lavori della Consulta. In caso di indisponibilità o temporanea assenza puo' designare un sostituto individuato tra i membri del Consiglio dei Quarantia.
Il Presidente aggiunto della Consulta dei Quarantia è nominato dal Doge e rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare o fino a revoca espressa della nomina da parte del Doge stesso.
I Presidenti di Sezione sono nominati dal Presidente della Consulta dei Quarantia, sentito il parere del Presidente Aggiunto, su proposta dei Consiglieri di Sezione.

Gli organi interni della Consulta dei Quarantia sono: il Consiglio dei Quarantia, l'Assemblea dei Quarantia, l'Adunanza generale (in sede consultiva) e l'Adunanza plenaria (in sede giurisdizionale).
Il Consiglio dei Quarantia è composto dai membri fondatori e dal Presidente della Consulta.
L'Assemblea dei Quarantia è composta da tutti i membri della Consulta dei Quarantia ed è competente per le modifiche allo Statuto, e per le azioni disciplinari conseguenti a eventuali inosservanze dello Statuto stesso.
l'Adunanza generale (in sede consultiva) è composta dai membri della Quarantia civil nova ed è l'organo deputato all'espletamento delle funzioni consultive.
L'Adunanza plenaria (in sede giurisdizionale) è composta dai membri della Quarantia Criminal (o Cav) per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali.

Articolo 4: Della nomina dei Consiglieri
I posti di Consigliere che si rendono vacanti sono conferiti:
- Per i Consiglieri della Quarantia Civil Nova:
mediante bando pubblico per titoli e esami teorico-pratici,
per nomina diretta deliberata dal Consiglio dei Quarantia
a cittadini che si siano particolarmente distinti per meriti o competenze tecnico/pratiche nel campo del diritto su proposta di almeno cinque Consiglieri.
- Per i Consiglieri della Quarantia Criminal: a ex Giudici e PM che ne facciano domanda o rispondano ad apposito bando pubblico secondo le modalità stabilite nel libro II dello Statuto

Articolo 5 : Della Quarantia Civil Nova
La funzione consultiva svolta dalla Consulta dei Quarantia, costituisce una forma di assistenza tecnica che si traduce nella collaborazione col Consiglio circa la legittimità formale, la legittimità e l'estensione competente e puntuale, sotto il profilo giuridico degli atti emanati dal Consiglio stesso.
I pareri resi non sono vincolanti e possono essere richiesti dal Doge o dal Giudice, qualora lo ritengano opportuno. L’esercizio della funzione consultiva rende necessario che il parere sia reso entro il termine del processo di redazione degli atti normativi, subito prima della votazione deliberativa del Consiglio della Repubblica o del Doge, su uno schema definitivo, esclusivamente rivolto alla regolarità formale e giuridica dell'atto avendo a parametro unicamente l'armonizzazione alle leggi repubblicane.


Libro secondo : Della Quarantia Criminal o Corte d'Appello Veneziana (CAV)


Articolo 1
La Quarantia Criminal o Corte d'Appello Veneziana (CAV) è la sezione della Consulta dei Quarantia con funzioni giurisdizionali. In particolare è il Giudice di secondo grado della giustizia veneziana, ovvero il Giudice d'Appello avverso le decisioni del Giudice di primo grado (Processo Ig). E' composta dal Presidente della Consulta dei Quarantia, dal Presidente di sezione, dal Presidente Aggiunto e dai Consiglieri della sezione (con funzione di Giudice, Pubblico Ministero e Cancellieri).

Articolo 2 : Del Presidente di Sezione
Il Presidente di Sezione è nominato dal Presidente della Consulta , sentito il parere del Presidente Aggiunto su proposta dei Consiglieri di sezione, che lo individueranno tra i Consiglieri stessi.
Presiede l'Adunanza Plenaria e pubblica le sentenze della CAV in taverna della Repubblica per il tramite del Cancelliere e nei singoli municipi interessati per il tramite del Referente Dogale. Il Presidente di sezione unitamente al Presidente della Consulta dei Quarantia è il garante del corretto e imparziale funzionamento della Cav.

Articolo 3 : Del Presidente Aggiunto
Il Presidente aggiunto della Corte d’Appello Veneziana è nominato dal consiglio della repubblica e rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare o fino a revoca espressa da parte del consiglio della repubblica stesso, presiede l'Adunanza Plenaria insieme al Presidente di sezione e controfirma le sentenze pubblicate dal Presidente.

Articolo 4 : Dei Consiglieri della sezione
I Consiglieri della sezione sono composti da tre Giudici, un Pubblico Ministero e un Cancelliere.
- Il Pubblico ministero è nominato dal Presidente della Consulta dietro indicazione del consiglio della Repubblica e svolge la funzione di sostenere l'accusa rappresentando la Repubblica nell'appello, resta in carica fino al momento in cui venga revocato dal consiglio stesso e nominato un sostituto e comunque porta a termine i procedimenti già iniziati.

- I Giudici della Consulta vengono nominati dal Presidente della Consulta e associati per cooptazione tra i richiedenti del bando pubblico, tenendo conto non solo della capacità e del lavoro svolto, ma soprattutto della preparazione giuridica che abbiano dimostrato, particolarmente nella redazione e nella estensione giuridica delle motivazioni delle sentenze.
L'accesso avviene per cooptazione a seguito di valutazione del curriculum e delle competenze dimostrate, con votazione del plenum dei membri della consulta, a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. I candidati a Giudice Cav dovranno avere i suddetti requisiti:
- Avere svolto preferibilmente funzioni di Giudice per un intero mandato repubblicano o avere svolto funzioni di Pubblico Ministero per un intero mandato repubblicano, anche in altri Ducati/Repubbliche
- Avere almeno tre mesi di gioco
- Aver terminato un eventuale mandato come Giudice o PM da almeno 30 giorni
In caso di temporanea indisponibilità o assenza di uno dei 3 Giudici della CAV, egli potrà essere temporaneamente sostituito da un membro della Consulta avente i requisiti generali richiesti, e dietro deliberazione dell'Adunanza Plenaria, al fine di non fermare i lavori della Cav stessa.

- Il Cancelliere, è nominato dal Presidente della Consulta ed è scelto tramite bando pubblico, con richiesta nel curriculum, come titolo preferenziale, dello svolgimento di almeno un mandato consiliare completo nelle funzioni di Pm, Giudice, o Prefetto.
Lo svolgimento delle funzioni di Cancelliere, senza censura e con valutazione positiva, sara considerato titolo preferenziale per la cooptazione nella sezione giudicante.
Il Cancelliere avrà il compito di tenere aggiornato in CAV l'archivio delle Leggi Repubblicane, e avrà accesso al casellario giudiziario in camera prefettizia dovendo reperire ogni informazione sui processi di prima istanza oggetto di appello. Dovrà inoltre inoltrare alle parti del processo di appello le convocazioni dei Giudici e tutte le informazioni inerenti all'appello stesso.
I Presidenti di Sezione,i Giudici, i Pm e i Cancellieri non potranno avere un altro incarico all’interno del Consiglio Repubblicano o di un Municipio.
Un membro CAV che sia condannato per tradimento o alto tradimento, verrà congelato dalle sue funzioni fino all'esito del ricorso, e ove riconosciuto colpevole, verrà espulso e non potrà riaccedere in CAV prima che siano trascorsi 4 mesi dalla sentenza di condanna in primo grado.

Articolo 5 : Delle candidature
Ogni candidatura alle diverse cariche sarà oggetto di un bando postato in Taverna Veneziana, nel quale saranno menzionati la tipologia e il numero di figure richieste e i requisiti da soddisfare.
Ciascun candidato ammesso alla Corte d’Appello Veneziana dovrà prestare giuramento prima della nomina.
Nessun candidato che sia stato oggetto di una condanna (non annullata dalla CAV) negli ultimi 4 mesi (calcolati dalla data della sentenza) potrà essere accettato.
Chiunque otterrà un incarico mediante frode sui requisiti richiesti sarà espulso con deliberazione dell' Assemblea dei Quarantia e non sarà più accettato in CAV per qualsiasi incarico.

Articolo 6 : Della durata degli incarichi
I membri della CAV sono nominati per una durata indeterminata, fino a revoca o dimissioni, e si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente della Consulta, che dovrà farne pubblico annuncio a tutti i Consiglieri di sezione.
Il Presidente di sezione dovrà avvertire delle sue dimissioni il Presidente della Consulta, il Presidente Aggiunto e il Presidente della sezione Civil Nova.

Articolo 7 : Delle funzioni e competenze della CAV
La Corte d’Appello Veneziana può essere chiamata a deliberare su ogni sentenza di primo grado emessa nell'ambito del processo IG nei seguenti casi:
- mancato rispetto da parte del Giudice delle leggi repubblicane
- errore manifesto di giudizio del giudice di primo grado in rapporto sia al verdetto reso, sia nei confronti dei fatti e delle testimonianze presentate.
- il non rispetto da parte del Giudice di primo grado della Carta del Giudice e delle leggi e regolamenti repubblicani
- la presentazione di un nuovo elemento decisivo in grado di influenzare il verdetto in modo probante.
E' ammissibile un solo ricorso per sentenza di primo grado.
La Repubblica con il riconoscimento della CAV si impegna ad adempiere alle sentenze da essa emesse, relativamente agli eventuali rimborsi da essa stabiliti.

Articolo 8 : Del Giuramento
Ciascun candidato prima di assumere l'incarico dovrà prestare il seguente giuramento:

Citazione :
" Io..........., residente a..............giuro sulla mia vita e sul mio onore, di adempiere alle mie mansioni all'interno della Corte d'Appello Veneziana, in tutta imparzialità e con l'unico fine di una corretta ed equa applicazione della Giustizia, nell'interesse di tutti i cittadini e senza nessun fine o motivazione di carattere personale."
I candidati che rifiuteranno di prestare giuramento non saranno ammessi alla CAV.
Chiunque venga meno al giuramento prestato sarà sottoposto al giudizio dell'Assemblea dei Quarantia e ove riconosciuto inadempiente, sarà espulso senza possibilità di essere reintegrato.

Articolo 9 : Della presentazione del ricorso
Possono depositare la domanda d'appello:
- l'accusato
- il querelante
- il PM del processo di prima istanza
La domanda d'appello sarà accettata dal Presidente di Sezione.
A pena d'esclusione, la domanda d'Appello dovrà contenere:
- Tutti gli atti del processo di prima istanza
- Il nome del Giudice e del Pm del processo di prima istanza
- le motivazioni addotte per la richiesta di revisione
La domanda deve essere presentata al Cancelliere che la inoltrerà in CAV
Le domande di appello saranno sottoposte al parere dell'Adunanza Plenaria che deciderà in merito all'ammissibilità del ricorso accettandolo o rifiutandolo e designerà a rotazione uno tra i 3 Giudici CAV che presiederà il processo. Il Presidente di Sezione comunicherà al Cancelliere l'esito del parere e il Giudice designato, per la notifica alle parti, motivando un eventuale rifiuto.
La domanda d'appello va presentata entro 30 giorni dalla sentenza di primo grado. Passato tale termine, la sentenza di primo grado sarà considerata definitiva e non potrà più essere oggetto di revisione.
Le parti possono farsi assistere nel processo da persone di loro fiducia, il cui nominativo dovrà essere comunicato preferibilmente all'atto del ricorso e comunque al Cancelliere non oltre 3 giorni dalla notifica dell'avvenuta accettazione del ricorso, unitamente agli eventuali testimoni che si desiderano citare.

Articolo 10 : Dello svolgimento del processo
Il Cancelliere è incaricato di ogni comunicazione alle parti relativamente al processo. Ciascuna delle parti convocate dovrà presentarsi al processo non oltre 3 giorni dalla convocazione a pena d'esclusione, o comunicare le cause d'impedimento nel medesimo termine. La mancata risposta entro i termini senza aver presentato giustificazione potrà essere causa di annullamento dell'appello.
Le parti convocate dal Cancelliere saranno le sole ad avere titolo a partecipare al processo.
Ogni turbativa al regolare e corretto svolgimento del processo potrà essere oggetto di denuncia per intralcio alla giustizia.

Articolo 11 - Della validità delle prove:
Le prove da ritenersi valide ai fini processuali sono le seguenti:
- screen dei profili dei querelati, dei querelanti e dei testimoni.
- screen degli avvenimenti
- screen di discussioni pubbliche ( forum municipali, ducali e forum nazionali pubblici, taverne cittadine)
- screen di pm con autorizzazione scritta da entrambi i contraenti.
Tutte queste prove devono essere attestate da date.
Non sono utilizzabili come prove ai fini processuali qualsiasi discussione privata che avvenga tramite pm o sui forum Pubblici in forma privata (e.g. : RP privati tra le parti, che necessitano di autorizzazione alla stregua dei PM, o in Forum Privati e quindi coperte dal segreto d'ufficio).

Articolo 12 - Della sentenza del giudizio d'appello.
La sentenza sarà elaborata in camera di consiglio dai tre giudici CAV che decideranno a maggioranza e comunicata al Presidente di Sezione per la pubblicazione, dal Giudice designato per il processo.
La sentenza emessa dalla CAV è definitiva e non potrà essere oggetto di ulteriore revisione.
In caso di nomina di un Giudice CAV avente il requisito del prestato servizio come PM anzichè come Giudice in un mandato repubblicano, egli potrà presiedere al suo primo processo, solo dopo un periodo di apprendistato di almeno due processi affiancato agli altri Giudici.
La sentenza è pubblicata dal Presidente di Sezione in taverna della repubblica per il tramite del Cancelliere e nel municipio di residenza del ricorrente per il tramite del Referente Dogale.


Il presente statuto, redatto in Venezia, oggi, addi XXIX Maggio dell'anno del Signore 1458 sancisce la nascita della Corte d'Appello Veneziana che sarà operativa dopo 7 giorni dalla nomina dei suoi componenti.

Il presente statuto viene modificato in data 12 Agosto 1458 su proposta del Presidente della Consulta, dal consiglio della Repubblica. Ogni ulteriore modifica allo statuto dopo l'inizio delle attività della CAV, sarà di competenza dell'Assemblea dei Quarantia, come previsto dall'art. 3 del presente statuto.

Per la Consulta dei Quarantia
Il Presidente della Consulta pro tempore
Bianca Luce Asburgo d'Argovia
Contessa di Mestre e Bassano
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Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Sua Serenità il Doge
Lucrezia Barberini, Baronessa di Castellavazzo
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